Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  C.F.
80224030587, Pec: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui
uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12. 
    Contro Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale   pro-tempore   per   la   declaratoria   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  54  della  legge   Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 9 agosto 2012, pubblicata nel BUR  n.
22 del 16 agosto 2012, recante  «Interventi  di  razionalizzazione  e
riordino di enti, aziende e agenzie della Regione», per contrasto con
gli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, e  cio'  a
seguito ed  in  forza  della  delibera  di  impugnativa  assunta  dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 9 ottobre 2012. 
    La legge regionale n. 16 del 9 agosto 2012,  recante  «Interventi
di razionalizzazione e riordino di  enti,  aziende  e  agenzie  della
Regione», dopo aver previsto la liquidazione della «Gestione Immobili
Friuli-Venezia Giulia S.p.A.», all'art. 54, intitolato  «Disposizioni
in materia di personale», dispone, al  comma  1,  che  «Il  personale
della societa' (Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia  S.p.A.)  con
rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  in  essere  alla  data  di
cessazione  della  gestione  liquidatoria,  regolato  dal   Contratto
collettivo nazionale di lavoro del compatto del commercio e  servizi,
previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli
dell'Amministrazione  regionale  ed  eventuale  prova  selettiva,  e'
trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di
cui all'art. 53, comma  1,  alla  Regione;  con  deliberazione  della
Giunta  regionale,  da  adottarsi  su  proposta  dell'Assessore  alla
funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di
concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio  e  programmazione,
sono definiti i criteri  per  la  collocazione  del  personale  nelle
categorie e posizioni  economiche  della  Regione  e  il  trattamento
spettante. Con lo stesso provvedimento il personale  viene  assegnato
alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio». 
    La riportata norma, pertanto, dispone l'inserimento del personale
della  menzionata  societa'  nel  personale  della  Regione   «previa
verifica della  sussistenza  dei  requisiti  per  accedere  ai  ruoli
dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva». 
    Tale norma si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117,  terzo
comma,  della  Costituzione,  ed  inoltre,  eccede  dalle  competenze
statutarie. 
    Il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione  deriva  dal
fatto che  la  previsione  dispone  un  inquadramento  riservato  del
personale  nell'organico  della  Regione,  senza  esperimento   delle
procedure concorsuali pubbliche. 
    La norma, difatti,  disponendo  detto  inquadramento  sulla  base
della mera verifica della sussistenza dei requisiti per  accedere  ai
ruoli  dell'Amministrazione  regionale  e  di  una  «eventuale  prova
selettiva»,   configura   sostanzialmente    una    fattispecie    di
inquadramento riservato senza concorso che, in quanto tale, viola  il
principio costituzionale dell'accesso agli impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni mediante concorso  pubblico  nonche'  i  principi  di
ragionevolezza,  efficienza   e   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione,  principi  sanciti  dagli  artt.  3   e   97   della
Costituzione. 
    Che il concorso pubblico, in  quanto  meccanismo  strumentale  al
canone di efficienza della pubblica  amministrazione  costituisca  la
forma generale ed ordinaria di reclutamento per il  pubblico  impiego
e' stato costantemente affermato dalla Corte costituzionale (sentenze
n. 205/2004, n. 39/2004, n. 59/2005 e n. 127/2011). 
    Anche  recentemente   peraltro   la   Corte   costituzionale   ha
sottolineato di aver ripetutamente affermato  che  «la  facolta'  del
legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso  pubblico
deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe  essere
considerate legittime solo quando siano  funzionali  esse  stesse  al
buon andamento  dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e
straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a  giustificarle»
(ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n.  293  del
2009), e, sulla base di tale rilevazione, ha ulteriormente  affermato
che «... deve escludersi la legittimita'  di  arbitrarie  restrizioni
alla partecipazione alle procedure selettive ...», chiarendo che «...
al concorso pubblico deve  riconoscersi  un  ambito  di  applicazione
ampio, tale da non includere soltanto le  ipotesi  di  assunzione  di
soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni,  ma
anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti  gia'  in  servizio
...» (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n.  205  del  2004)»
(sentenza n. 90 del 2012). 
    Il contrasto con l'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione
deriva dal fatto che, nell'ottica  del  coordinamento  della  finanza
pubblica,  la  norma  dispone  in  difformita'   dalle   disposizioni
normative vigenti in  materia  di  vincoli  assunzionali,  costituiti
dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e dell'art.  76,
comma 7 del d.l. n.  112/2008,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 133/2008, secondo  i  quali,  ai  fini  del  concorso  delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno  debbono
assicurare  la  riduzione  complessiva  delle  spese  di   personale,
«garantendo   il   contenimento   della   dinamica   retributiva    e
occupazionale»,  ponendo  altresi'  il  divieto  di   assunzione   di
personale a qualsiasi titolo per gli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento. 
    Al riguardo va osservato che  l'art.  4  dello  Statuto  Speciale
della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia,   approvato   con    legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pur  attribuendo  alla  Regione
una potesta' legislativa molto ampia,  non  prevede  la  materia  del
coordinamento della finanza pubblica, per la quale  la  Regione,  pur
nel rispetto della sua autonomia, deve quindi rispettare  i  principi
fondamentali fissati dalle norme statali. 
    Pertanto,  in  base  alle  considerazioni   che   precedono,   il
Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato
e difeso, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.